Legge federale
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Art. 4 Conti esclusi
1 Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente:
2 Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile si intendono segnatamente:23
3 Il Consiglio federale può designare quali conti esclusi anche altri conti purché presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l’accordo applicabile. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui altri conti sono considerati conti esclusi. 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 20 RS 831.42 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 22 RS 831.40 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5247; FF 20196759). 25 RS 220 |