Legge federale
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Art. 7 Applicazione e sviluppo dell’Accordo SAI
1 Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI28 i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI e sulla presente legge. 2 Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell’allegato all’Accordo SAI. Il Consiglio federale sottopone le altre modifiche all’Assemblea federale per approvazione. 3 Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:
28 RS 0.653.1 |