Legge federale
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Art. 6 Accordi sulla protezione dei dati
Se l’accordo applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di protezione della legge federale del 25 settembre 202028 sulla protezione dei dati e della presente legge.29 29 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 55 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |