Legge federale
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Art. 50 Servizi amministrativi
1 Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa che non sono disciplinati da altre leggi o forniti da altri servizi, segnatamente legalizzazioni, attestazioni, certificazioni da parte di una rappresentanza, depositi effettuati in una rappresentanza o atti trasmessi alle autorità svizzere tramite una rappresentanza. 2 Il Consiglio federale disciplina questi servizi mediante ordinanza. |