Legge federale
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Art. 136 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISGMP agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all’articolo 133. 2 Le persone registrate nell’ISGMP ricevono un estratto stampato dei propri dati quale certificato personale di istruzione. |