Legge federale
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Art. 15 Raccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa, i comandanti di circondario e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni raccolgono i dati per il PISA presso:42
2 Il PISA può essere collegato con i seguenti sistemi d’informazione della Confederazione e dei Cantoni, per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in ambedue i sistemi d’informazione:
3 Il PISA può inoltre essere collegato con il registro centrale delle prestazioni correnti dell’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 cpv. 4 lett. b della legge federale del 20 dicembre 194648 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire dal PISA al suddetto registro i dati che vi possono essere registrati.49 4 Il SPP raccoglie i dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 presso:
42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 47 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 49 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 50 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |