Legge federale
|
Art. 17 Conservazione dei dati
1 I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:
2 I dati del tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione. 3 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all’anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d’età dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.78 4 I dati forniti volontariamente sono distrutti su richiesta della persona interessata. 4bis I dati relativi al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito nonché alle circostanze connesse al ritiro sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.79 4ter I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera abis, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all’articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA), al massimo però per una settimana dalla fine del reclutamento.80 4quater I dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza.81 5 Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.82 74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 76 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016 (RU 2016 4307; FF 20145939). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 20145939). 79 Introdotto dal n. II della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 45516775; FF 20114077). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). 80 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 81 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). 82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 20213046). |