Legge federale
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Art. 31 Responsabilità e trattamento dei dati
1 L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati. 2 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per raggiungere i medesimi scopi. 3 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato. 4 I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati. |