Legge federale
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Art. 15
1 In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale può stabilire l’obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno. 2 Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo. |