Legge federale
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Art. 49a97
1 La Confederazione è competente per la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali. 2 Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle prestazioni concernenti l’esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l’esecuzione a terzi. In casi motivati, può eseguire essa stessa questa manutenzione in singole unità territoriali o in parti di esse. 3 Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla delimitazione delle unità territoriali, l’ampiezza e l’indennizzo della prestazione. Esso determina l’assegnazione delle singole unità territoriali. 97 Introdotto dal n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |