Legge federale
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Art. 8a17
1 Qualora strade esistenti siano integrate nella rete delle strade nazionali, al momento dell’integrazione la loro proprietà è trasferita senza indennizzo alla Confederazione. 2 Qualora strade nazionali esistenti siano stralciate dalla rete delle strade nazionali o sostituite da una strada nazionale dal tracciato diverso, la loro proprietà è trasferita senza indennizzo al rispettivo Cantone al momento dello stralcio o dell’apertura alla circolazione della nuova strada. 3 Qualora per una strada integrata nella rete delle strade nazionali vi sia un progetto approvato in base al diritto cantonale con decisione passata in giudicato, l’Assemblea federale decide se tale progetto è ripreso dalla Confederazione. L’approvazione cantonale equivale a un’approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 26. I costi del progetto accumulati fino al momento dell’integrazione della strada nella rete delle strade nazionali sono a carico dei Cantoni. 4 I progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non conclusi al momento dell’integrazione di una strada nella rete delle strade nazionali devono essere completati e finanziati dai Cantoni. 5 L’articolo 62a si applica per analogia ai capoversi 1–3. 17 Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20152259; FF 2012 543). |