Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospitedel 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008) |
Art. 31 Osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni
1Il Consiglio federale sorveglia l'osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati e prende le misure necessarie quando ne accerta un abuso. Può, se del caso, denunciare gli accordi conclusi o ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati. 2Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona beneficiaria. |