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Art. 21 Finanziamento
1 L’autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni, controlli e prestazioni. 2 Per coprire le spese di sorveglianza non coperte dagli emolumenti, l’autorità di sorveglianza riscuote annualmente una tassa di sorveglianza dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. La tassa è riscossa sulla base delle spese intervenute nell’anno contabile e tiene conto dell’importanza economica delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le aliquote degli emolumenti, il calcolo della tassa di sorveglianza e la sua ripartizione tra le imprese di revisione sotto sorveglianza. |
