Legge federale
|
Art. 16 Compiti dell’AFC
1 L’AFC provvede alla corretta applicazione dell’accordo applicabile e della presente legge. 2 Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo. 3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica. |