Legge federale
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Art. 15
1 L’AFC trasmette le rendicontazioni ricevute da Stati partner alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette. 2 Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile. |