Legge federale
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Art. 13 Revoca del riconoscimento, oneri
1 Se una scuola svizzera riconosciuta non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento elencate all’articolo 3, il Consiglio federale le revoca il riconoscimento. Se vi sono fondate probabilità che la scuola sia di nuovo in grado di soddisfare le condizioni per il riconoscimento in un prossimo futuro, il Consiglio federale può rinunciare a revocarle il riconoscimento; in tal caso definisce gli oneri che le sono imposti. 2 Se le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 4−6 non sono più soddisfatte, l’UFC applica il capoverso 1 per analogia. 3 Il Cantone patrono è previamente consultato. Ha il diritto di proporre la revoca del riconoscimento o di vincolarlo a oneri. |