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Art. 7 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni
1 Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio federale stabilisce in che misura Cantoni e Comuni partecipano all’esecuzione. 2 Esso può ordinare l’assunzione di dati contenuti nelle loro collezioni di dati se la base giuridica di dette collezioni non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. Giusta l’articolo 19 della presente legge e l’articolo 2213 della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati, i dati che sottostanno all’obbligo legale del segreto non possono essere comunicati. 3 I Cantoni e i Comuni sopportano i costi derivanti dalla loro partecipazione a rilevazioni federali. Il diritto cantonale può disciplinare altrimenti la ripartizione dei costi tra i Cantoni e i Comuni. 4 Il Consiglio federale può accordare un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite senza obbligo. 13 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 14 RS 235.1 |