|
Art. 20a Accordi di programma
1Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d’intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria. 2Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni. 3Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali. 4L’articolo 23 non si applica agli accordi di programma. 1 Introdotto dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |