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Art. 40 Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d’aiuti finanziari
1Se il richiedente o il beneficiario viola l’obbligo di informare di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3, l’autorità competente può negargli l’assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. 2Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l’obbligo di informare secondo l’articolo 11 capoverso 3, l’autorità competente può escludere temporaneamente dall’aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate. BGE
122 V 189 () from 20. Juni 1996
Regeste: Art. 155 AHVG, Art. 35 Abs. 1 SuG. Rechtsweg bei Verfügungen des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Rückforderung von Baubeiträgen der Alters- und Hinterlassenenversicherung. |