|
Art. 37 Verifica
1 L’AFC controlla se viene soddisfatto l’obbligo di annunciarsi come contribuente e verifica i rendiconti e i versamenti della tassa. 2 L’AFC, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente. 3 Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli. 4 Se la controversia non può essere composta, l’AFC prende una decisione. 5 Le constatazioni fatte in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934128 su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l’applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato. |