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Art. 24c Durata della concessione 82
La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L’autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell’importanza della concessione. 82 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |