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Art. 35a Altri collegamenti 129
1 Nella misura in cui è ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell’immobile deve tollerare altri collegamenti fino all’abitazione o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.130 2 È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali. 3 Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando:
4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l’apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.131 129 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007737; FF 20031399). 130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |