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Art. 12a Obblighi di trasparenza e d’informazione 36
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai clienti prezzi trasparenti. 2 Essi informano il pubblico sulla qualità dei servizi offerti. 3 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori devono pubblicare. 4 L’UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai fornitori. 36 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |