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Art. 12e Internet aperto 42
1 I fornitori di accesso a Internet trasmettono informazioni senza fare distinzioni di natura tecnica o economica tra emittenti, destinatari, contenuti, servizi, classi di servizi, protocolli, applicazioni, programmi o terminali. 2 Possono trasmettere informazioni in modo differenziato se necessario per:
3 Attraverso lo stesso collegamento i fornitori possono offrire, oltre all’accesso a Internet, altri servizi che, per determinati contenuti, applicazioni o servizi, devono essere ottimizzati in modo da soddisfare le esigenze di qualità dei clienti. Gli altri servizi non possono essere utilizzati o offerti in sostituzione di servizi di accesso a Internet e non devono deteriorare la qualità dei servizi di accesso a Internet. 4 I fornitori di accesso a Internet devono informare il pubblico e i clienti se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo differenziato sotto il profilo tecnico o economico. 42 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |