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Art. 28a Delega a terzi della gestione di elementi di indirizzo 96
1 In casi particolari l’UFCOM può delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo. 2 Sceglie i terzi sulla base di una pubblica gara o di una procedura mediante invito. Li designa direttamente se motivi importanti lo giustificano. 3 Qualora dalla pubblica gara o dalla procedura mediante invito non risulti alcun candidato adeguato o se il delegato non può più adempiere i suoi obblighi, l’UFCOM può obbligare terzi ad assumere questo compito. Per la loro attività, questi possono esigere prezzi che coprono i costi pertinenti e permettono loro di realizzare un utile adeguato. 4 L’articolo 24 si applica per analogia alla procedura di selezione. 96 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |