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Art. 64 Cooperazione e accordi internazionali 196
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. 2 In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all’UFCOM. 3 La ComCom assume a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.197 4 L’UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni e ai forum internazionali, segnatamente nel settore della governanza di Internet.198 5 Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera, nel suo ambito di competenza l’UFCOM può assegnare a organizzazioni che ne fanno richiesta aiuti finanziari che non sono concessi nel quadro di accordi internazionali secondo i capoversi 1 e 2.199 6 L’importo dell’aiuto finanziario dipende dall’importanza dell’organizzazione, del progetto o del provvedimento a tutela degli interessi della Svizzera e dalle altre possibilità di finanziamento del beneficiario. Ammonta al massimo al 66 per cento del costo totale della prestazione per cui è stanziato l’aiuto.200 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 197 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 198 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 199 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 200 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |