Legge federale
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Art. 27 Storno di un addebito
1 L’addebito di titoli contabili su un conto titoli deve essere stornato se:
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il titolare del conto deve dimostrare che le istruzioni erano viziate. Il diritto allo storno non sussiste se l’ente di custodia dimostra che non conosceva il vizio delle istruzioni e che, pur avendo adottato provvedimenti e procedure che si potevano ragionevolmente esigere da lui, non era tenuto a conoscerlo. 3 Per il titolare del conto, lo storno ripristina la situazione anteriore all’addebito. Sono salve le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni. 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’addebito.38 5 I titolari dei conti che hanno la qualità di investitori qualificati possono prendere accordi contrari con il proprio ente di custodia. 37 RS 220 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 29 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |