Legge federale
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Art. 11a Segregazione 31
1 L’ente di custodia è tenuto a iscrivere i portafogli propri e di terzi separatamente nei suoi libri contabili. 2 L’ente di custodia che detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia in Svizzera deve detenere questi portafogli su conti titoli distinti. Gli enti di subcustodia devono offrire agli enti di custodia la possibilità di detenere i portafogli propri e di terzi su conti titoli distinti. 3 In caso di custodia all’estero, l’ente di custodia svizzero concorda con il primo ente di subcustodia estero che quest’ultimo detenga i portafogli propri e di terzi su conti titoli distinti. 4 Se il diritto dello Stato in questione o motivi operativi non consentono di concludere un accordo ai sensi del capoverso 3, l’ente di custodia svizzero prende altri provvedimenti volti a garantire al titolare del conto un livello di protezione equivalente. 5 L’ente di custodia svizzero non è tenuto a prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se:
6 L’ente di custodia svizzero che detiene portafogli di terzi presso un ente di subcustodia mette a disposizione del titolare del conto una prima informazione in forma standardizzata, su supporto cartaceo o elettronico. Esso indica:
31 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |