Legge federale
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Art. 32c Interesse di mora 111
1 Il debitore della tassa deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora. L’interesse è determinato in base alle disposizioni sull’imposta federale diretta. 2 Se il debitore della tassa, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza, l’interesse decorre dopo trenta giorni dalla sua notificazione. 111 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). |