Legge federale
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Art. 26 Basi di tassazione 90
1 L’autorità di tassazione prende tutti i provvedimenti necessari all’accertamento dell’assoggettamento alla tassa e al calcolo della stessa. 2 La tassa è calcolata sulla base della tassazione relativa all’imposta federale diretta passata in giudicato. 3 Qualora non possa essere calcolata secondo il capoverso 2, la tassa è stabilita in base a una dichiarazione speciale secondo l’articolo 12 capoverso 2. 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). |