Legge federale
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Art. 27 Doveri dell’assoggettato
1 A richiesta dell’autorità di tassazione, l’assoggettato deve indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti nell’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.91 2 A richiesta dell’assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni:
91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). |