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Art. 34 Liquidazione delle spese giudiziarie in caso di gratuito patrocinio
1Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio soccombe, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
2Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio vince e le spese ripetibili non sono riscuotibili presso la controparte o si presume che non lo siano, il patrocinatore d'ufficio è remunerato adeguatamente dalla cassa del Tribunale. La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve rifondere la cassa del Tribunale non appena la sua situazione glielo permette. |
