Legge federale
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Art. 13 Licenza di costruzione e autorizzazione d’esercizio
1 La costruzione e la modifica di binari di raccordo necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale. 2 Prima di decidere, l’autorità cui compete il rilascio della licenza di costruzione (autorità direttiva) sottopone la domanda all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) affinché verifichi il rispetto delle disposizioni del diritto ferroviario. 3 L’UFT chiede al gestore dell’infrastruttura un parere sotto il profilo del diritto ferroviario. Sulla base di quest’ultimo esprime il proprio parere; in esso precisa anche se occorra un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18w Lferr11. 4 Il parere dell’UFT è vincolante per l’autorità direttiva. 5 L’autorità direttiva trasmette la licenza di costruzione all’UFT. Questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale. 11 RS 742.101 |