Legge federale
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Art. 14 Disposizioni del diritto ferroviario e prescrizioni d’esercizio
1 Le disposizioni tecniche e d’esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo. 2 I raccordati emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio. 3 Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria che sono applicabili alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovo dei binari di raccordo. |