Legge federale
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Art. 13 Mediazione
1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione. 3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo. |
