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Art. 3 Obiettivo del trasferimento
1 Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito nella regione alpina (art. 2 della legge federale del 17 giugno 19944 concernente il transito stradale nella regione alpina) l’obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui. 2 L’obiettivo deve essere conseguito al più tardi due anni dopo l’avvio dell’esercizio della galleria di base del San Gottardo. 3 L’obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da uno sviluppo dell’economia e del traffico particolarmente forte. 4 A partire dal 2011 si applica l’obiettivo intermedio di al massimo 1 000 000 di viaggi annui. |
