Art. 4 Valutazione e gestione del processo di trasferimento
1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della legge e adotta tempestivamente tutte le misure di sua competenza necessarie all’adempimento dello scopo e al conseguimento dell’obiettivo del trasferimento. 2 Presenta ogni due anni un rapporto all’Assemblea federale. Nel rapporto formula proposte in relazione a obiettivi intermedi e misure. 3 Le misure devono essere proporzionate, conformi al mercato sul lungo periodo e non discriminatorie. |