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Art. 8 Promovimento del trasporto di merci per ferrovia
1 Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato su lunghe distanze. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci. 2 L’importo dell’indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno. Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021.5 3 Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso solo a titolo complementare rispetto al traffico combinato non accompagnato. 5 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). |
