Legge federale
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Art. 11b Obblighi del fornitore incaricato e dei fornitori autorizzati 14
1 Il fornitore incaricato e i fornitori autorizzati collaborano nell’ambito della riscossione della tassa:
2 Il fornitore incaricato non può esercitare attività economiche diverse da quelle previste dalla presente legge. 3 L’autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni. 4 Per i servizi che prestano a favore dell’UDSC i fornitori possono ricevere una controprestazione. Il Dipartimento federale delle finanze ne stabilisce l’importo per i fornitori autorizzati. Può prevedere un emolumento di riscossione. 14 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323). |