Legge federale
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Art. 13 Comunicazione di dati personali
1 L’Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell’ambito dell’obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l’Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento. 2 La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a–349h del Codice penale33.34 33 RS 311.0 34 Nuovo testo dal n. II 7 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |