Legge federale
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Art. 25 Convenzione patrimoniale
1I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l’unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196–219 CC19.20 2...21 3 La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale. 4 Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia. 20 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). 21 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |