Legge federale
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Art. 14
1 A titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, la Confederazione paga ai Cantoni, nel cui territorio essa si appropria di forze idriche, un’indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell’impianto costruito.20 1bis Il capoverso 1 è parimente applicabile se la Confederazione utilizza forze idriche in virtù d’una concessione o d’un altro titolo giuridico.21 1ter L’indennità per la perdita d’imposta non deve superare la somma d’imposta dovuta qualora le forze idriche fossero utilizzate da una società anonima parzionaria.22 2 Se le sezioni di un corso d’acqua utilizzate si trovano nel territorio di più Cantoni, la quota di ciascuno di essi sarà fissata nella proporzione in cui contribuisce alla creazione della forza. 3 Spetta al Cantone di assegnare, in tutto o in parte, l’indennità ai Comuni, distretti o altre corporazioni che subiscono una perdita d’imposta. 4 ...23 20Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). 21Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 757; FF 1967 I 701). 22Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 757; FF 1967 I 701). 23Abrogato dall’all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). |