Legge federale
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Art. 710
1 Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:
2 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1. 3 Le autorità competenti decidono d’intesa con gli enti pubblici aventi il diritto di disporre delle acque e i Cantoni. 10Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). |