Legge federale
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Art. 29 Entità dei contributi
1 I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e di quella sul promovimento della conservazione dei monumenti storici. 2 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza. |