Legge federale
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Art. 32 Entità dei contributi
1 I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste e di quella concernente la polizia delle acque. 2 Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza. |