Legge federale
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Art. 24 Resoconti
1 Gli assicuratori allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla gestione che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, se il Codice delle obbligazioni (CO)16 lo prescrive, del conto di gruppo. 2 Gli assicuratori presentano all’autorità di vigilanza la relazione sulla gestione sull’esercizio trascorso entro il 30 aprile. La decisione sull’approvazione dei conti da parte dell’organo competente dell’assicuratore può essere trasmessa al più tardi entro il 30 giugno. 3 L’autorità di vigilanza può ordinare che le relazioni siano presentate a scadenze inferiori a un anno. 4 Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di presentazione dei conti. Definisce i requisiti che le relazioni da presentare all’autorità di vigilanza conformemente ai capoversi 1–3 devono soddisfare e può prevedere requisiti particolari per la relazione sulla gestione. Può delegare tali competenze all’autorità di vigilanza. 16 RS 220 |