Ordinanza
|
|
Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie
1 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l’articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l’articolo 3 e nessuna dichiarazione secondo l’articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo lʼobbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. 2 Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti. 3 Per trasloco di masserizie si intende l’importazione, il transito o l’esportazione di esemplari morti all’atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l’importazione, il transito o l’esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono. 4 La deroga di cui al capoverso 1 non si applica:
5 Il capoverso 4 non si applica agli esemplari preconvenzione. 6 ...28 28 Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen.2022, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2022 129). |
