Ordinanza
|
|
Art. 23 Scambi tra istituzioni scientifiche
1 I prestiti, le donazioni o gli scambi a fini non commerciali tra istituzioni scientifiche di esemplari conservati di animali e piante, nonché di piante vive di cui agli allegati I–III CITES31, secondo lʼarticolo VII paragrafo 6 CITES, non necessitano di autorizzazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES, di autorizzazioni e certificati secondo l’articolo 3 e di dichiarazioni secondo l’articolo 5 se:
2 È fatto salvo l’obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. |
