Ordinanza
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Art. 3 Autorizzazioni e certificati dello Stato d’esportazione e dello Stato di riesportazione
1 Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti:
2 Lʼautorizzazione o il certificato devono attestare compiutamente l’origine degli esemplari di cui agli allegati I‒III CITES a cui si riferiscono. L’originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo. 3 Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.6 6 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen.2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 129). |