Ordinanza del DEFR
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Art. 4 Esame dei concetti di programma da parte dei servizi federali e di altre cerchie 9
1 Nel valutare i concetti di programma i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico considerano segnatamente i progetti di ricerca in base agli ambiti politici e verificano se i programmi proposti possono contribuire ad assolvere compiti della Confederazione. 2 La SEFRI può chiedere il parere delle cerchie interessate a livello politico e sociale, segnatamente dei Cantoni, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di categoria. Il numero degli enti consultati si basa sui requisiti dei concetti di programma. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567). |